Informazioni per i clienti e Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA)
Assicurazione del saldo Balance PROTECT per le carte Manor World Mastercard®

Assicurazione a copertura dei rischi di decesso, di incapacità di guadagno e di disoccupazione valida per le carte Manor World Mastercard®

Valide dal 1° ottobre 2020

Carte Manor World Mastercard® emesse da Viseca Card Services SA.
Si veda anche viseca.ch/assicurazioni-manor

 

Compagnie di assicurazione

Helvetia Assicurazioni, composta da

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA
St. Alban-Anlage 26, 4052 Basilea

e

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA
Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo

Informazioni per i clienti

I vostri partner assicurativi sono l’Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, St. Alban-Anlage 26, 4052 Basilea, e l’Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo (di seguito denominate congiuntamente «Helvetia»). Viseca Payment Services SA, precedentemente denominata Viseca Card Services SA (di seguito «Viseca Payment Services») agisce in relazione alla presente assicurazione in qualità di contraente collettiva e offre ai clienti (di seguito «titolari della carta») titolari della carta di credito Manor World Mastercard® (di seguito «carta») la possibilità di aderire all’assicurazione del saldo Balance PROTECT di Helvetia in virtù del contratto sottoscritto con Viseca Card Services SA (di seguito «emittente della carta»).

L’Helvetia è una società anonima di diritto svizzero e in qualità di assicuratore ai sensi dell’articolo 3 della Legge sul contratto d’assicurazione (LCA) è tenuta a informare in merito ai seguenti punti:

  • i rischi assicurati (cifra 2.1 CGA) e l’estensione della copertura d’assicurazione (cifre 3.1, 3.2, 3.3 CGA); i premi dovuti (cifra 4.3 CGA);
  • gli obblighi della persona assicurata (cifra 5 CGA);
  • la durata e il termine del contratto d’assicurazione (cifre 2.5 e 2.6 CGA);
  • l’elaborazione dei dati personali (cifra 7.3 CGA).

 

Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA) Assicurazione del saldo Balance PROTECT

1.Basi dell’assicurazione

1.1 Basi contrattuali

Costituiscono le basi del contratto d’assicurazione:

  • il contratto della carta tra il titolare della carta e l’emittente della carta;
  • la dichiarazione d’adesione all’assicurazione facoltativa;
  • l’attestato d’assicurazione;
  • le Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA);
  • in forma sussidiaria le disposizioni della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA).

Al fine di garantire una migliore leggibilità è utilizzata solo la forma maschile.

1.2 Rapporto assicurativo e parti coinvolte

Tra Viseca Payment Services, in veste di contraente, e l’Helvetia, in veste di assicuratore, sussiste un contratto d’assicurazione collettiva a copertura degli obblighi di pagamento derivanti dal contratto relativo alla carta stipulato con il titolare assicurato della Manor World Mastercard® (persona assicurata).

I diritti assicurativi derivanti dalle presenti CGA riguardano esclusivamente l’Helvetia. Se si dovesse verificare un caso d’assicurazione non sussiste alcun diritto assicurativo nei confronti di Viseca Payment Services o dell’emittente della carta.

1.3 Condizioni Generali d’Assicurazione

Le presenti CGA espongono i diritti e i doveri della persona assicurata risp. dell’avente diritto. In particolare definiscono i diritti a prestazioni.

2. Modalità dell’assicurazione

2.1 Rischi assicurati

La presente assicurazione è facoltativa, ossia essa viene stipulata su richiesta e per conto della persona assicurata e comprende la copertura dei seguenti rischi:

  • decesso
  • incapacità di guadagno
  • disoccupazione per persone con attività lucrativa dipendente

2.2 Persona assicurata

L’assicurazione copre le persone fisiche con domicilio in Svizzera, titolari di una carta principale Manor World Mastercard®, che esercitano un’attività lucrativa e la cui età, al momento della stipula dell’assicurazione, è compresa tra l’età d’entrata e l’età termine. Le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente non sono assicurate contro il rischio di disoccupazione. Se il contratto relativo alla carta prevede una solidarietà passiva, risulta assicurato solo il titolare della carta principale. Non possono essere assicurate più persone risp. persone giuridiche.

2.3 Ammissione nell’assicurazione

L’ammissione all’assicurazione facoltativa avviene quando il titolare della carta, in veste di persona assicurata, conferma e firma la dichiarazione di adesione attestandone la veridicità o conferma tale dichiarazione in forma scritta oppure orale.

2.4 Età d’entrata ed età termine

L’assicurazione inizia non prima del compimento del 18° anno di vita (età d’entrata) e dura al più tardi fino alla fine del mese successivo al compimento del 65° anno di vita (età termine).

2.5 Inizio della copertura assicurativa

La copertura assicurativa decorre alla data indicata nell’attestato d’assicurazione. L’assicurazione viene stipulata a tempo indeterminato (con riserva della cifra 2.6 CGA).

2.6 Fine della copertura assicurativa

La copertura assicurativa termina con la cessazione del contratto relativo alla carta o in caso di disdetta dell’assicurazione con la scadenza del termine di disdetta (cifra 6).

Senza cessazione del contratto relativo alla carta o disdetta dell’assicurazione, la copertura assicurativa termina inoltre nei seguenti casi:

  1. alla fine del mese successivo al compimento del 65° anno di età;
  2. con il decesso della persona assicurata;
  3. in caso di trasferimento del domicilio dalla Svizzera;
  4. in caso di pensionamento o pensionamento anticipato;
  5. con l’abbandono dell’attività lucrativa;
  6. con il raggiungimento della prestazione massima (cifra 3.5);
  7. per il rischio di disoccupazione in caso di passaggio da un’attività lucrativa dipendente a un’attività lucrativa indipendente (cifra 2.2);
  8. automaticamente, con la data in cui la carta è stata definitivamente bloccata, in particolare in caso di disdetta effettuata da parte di Viseca Payment Services o dell’emittente della carta per ritardo nel pagamento da parte della persona assicurata (ad es. a causa di procedimenti di esecuzione o di fallimento in corso);
  9. con lo scioglimento del contratto d’assicurazione collettiva tra Viseca Payment Services e l’Helvetia.

In riferimento ai casi sopraindicati alle lettere b), c), d), e) e g), la persona assicurata risp. i suoi eredi è/sono obbligato/i a inoltrare tutte le informazioni pertinenti a Viseca Payment Services: Viseca Payment Services SA, Hagenholzstrasse 56, Casella postale 7007, 8050 Zurigo. Le comunicazioni indirizzate all’emittente della carta vengono ricevute da quest’ultima a nome e per conto di Viseca Payment Services e trasmesse ad essa.

3. Prestazioni assicurative

3.1 Prestazioni in caso di decesso

3.1.1 Diritto in caso di decesso

In caso di decesso della persona assicurata l’Helvetia eroga una prestazione in capitale unica per un ammontare pari al saldo complessivo del conto della carta il giorno del decesso; tale prestazione è limitata al massimo a CHF 10 000.–.

3.1.2 Nessun diritto a prestazioni in caso di decesso

Non viene erogata alcuna prestazione in capitale in caso di decesso in seguito:

  1. a una malattia o alle conseguenze di un infortunio nei primi 24 mesi dall’inizio dell’assicurazione per cui la persona assicurata negli ultimi 12 mesi precedenti la sottoscrizione della dichiarazione d’adesione risp. al momento della sottoscrizione ha dovuto ricorrere a un esame medico e/o a un trattamento o un controllo medico regolare oppure assentarsi dal suo posto di lavoro;
  2. alla partecipazione attiva ad attività illegali o criminose;
  3. all’allenamento e alla partecipazione ad attività sportive che comportano l’utilizzo di un apparecchio a motore; alla pratica di pugilato; immersione (con profondità superiore a 40 m); parapendio o deltaplano; paracadutismo; base jumping; corse ippiche; arrampicata (di grado superiore al VI, scala UIAA); canyoning e vela d’altura;
  4. a contaminazione radioattiva non dovuta a motivi professionali;
  5. suicidio durante i primi due anni successivi alla stipula dell’assicurazione.

3.2 Prestazioni in caso d’incapacità di guadagno

3.2.1 Diritto in caso d’incapacità di guadagno
Diritto alla prestazione in capitale unica

Il diritto alla prestazione in capitale unica in caso d’incapacità di guadagno sussiste non appena la persona assicurata a causa di un pregiudizio alla salute (malattia o infortunio) è al 100% incapace di svolgere, nella propria usuale professione o sfera di competenza, un’attività lavorativa ragionevolmente esigibile.

Il diritto a fruire della prestazione in capitale sussiste nel momento in cui, nell’ambito della copertura assicurativa, la persona assicurata durante e dopo la scadenza del periodo d’attesa di due mesi civili, in base a documentazione medica prodotta da un medico operante in Svizzera, risulti del tutto inabile al lavoro (incapacità di guadagno del 100%) e sotto trattamento medico. Un grado d’incapacità di guadagno inferiore al 100% comprovata da documentazione medica non comporta alcun diritto a prestazioni assicurative. L’ammontare della prestazione in capitale in caso d’incapacità di guadagno corrisponde al saldo complessivo del conto della carta il giorno precedente il verificarsi dell’incapacità di guadagno; tale prestazione è limitata al massimo a CHF 10 000.– per sinistro.

Il termine d’attesa decorre dal giorno in cui la persona assicurata, in relazione alla malattia o all’infortunio che causa l’incapacità di guadagno, consulta per la prima volta un medico praticante in Svizzera e questi attesta un grado d’incapacità di guadagno del 100%. Un’incapacità di guadagno attestata retroattivamente non ha alcun effetto.

Se la persona assicurata prima della scadenza del termine d’attesa di due mesi civili diventa nuovamente capace al guadagno e subisce una ricaduta risp. riscontra nuovamente un’incapacità di guadagno del 100% dovuta alle stesse cause mediche entro tre mesi dopo la fine dell’incapacità di guadagno già notificata, non avrà inizio un nuovo termine d’attesa.

Una ricaduta risp. un’incapacità di guadagno ripetuta del 100% per la stessa causa medica non dà diritto a nuove prestazioni.

La prestazione assicurativa è erogata in base ad un certificato d’incapacità al lavoro (100%).

3.2.2 Nessun diritto a prestazioni in caso d’incapacità di guadagno

Non vengono corrisposte prestazioni in seguito:

  1. a un pregiudizio alla salute (malattia o infortunio) a causa del quale la persona assicurata al momento della sottoscrizione della dichiarazione d’adesione è al 100% incapace di svolgere, nella propria usuale professione o sfera di competenza, un’attività lavorativa ragionevolmente esigibile;
  2. a una malattia o alle conseguenze di un infortunio nei primi 24 mesi dall’inizio dell’assicurazione per cui la persona assicurata negli ultimi 12 mesi precedenti la sottoscrizione della dichiarazione d’adesione risp. al momento della sottoscrizione ha dovuto ricorrere a un esame medico e/o a un trattamento o un controllo medico regolare oppure assentarsi dal suo posto di lavoro;
  3. a un’incapacità di guadagno provocata e causata intenzionalmente (tra l’altro per autolesione);
  4. alla partecipazione attiva ad attività illegali o criminose;
  5. alla pratica di sport professionali; all’allenamento e alla partecipazione ad attività sportive che comportano l’utilizzo di un apparecchio a motore; alla pratica di pugilato; immersione (con profondità superiore a 40 m); parapendio o deltaplano; paracadutismo; base jumping; corse ippiche; arrampicata (di grado superiore a VI, scala UIAA); canyoning e vela d’altura;
  6. a disturbi di natura psichica (ad es. depressione), purché non siano stati accertati e trattati da un medico operante in Svizzera, specialista in psichiatria, o per i quali la persona assicurata non si sia dovuta ricoverare in ospedale, in una casa di cura, in una clinica, ecc. in Svizzera per sottoporsi ad un trattamento duraturo;
  7. a incidenti causati sotto l’effetto di stupefacenti nonché incidenti causati o provocati in stato di ebbrezza, in presenza di un tasso alcolemico pari o superiore ai livelli consentiti dalla legge per la guida di un veicolo;
  8. all’assunzione o iniezione di farmaci, stupefacenti e sostanze chimiche non prescritti dal medico e abuso di alcol;
  9. a contaminazione radioattiva non dovuta a motivi professionali.

3.3 Prestazioni in caso di disoccupazione

3.3.1 Diritto in caso di disoccupazione per persone con attività lucrativa dipendente

È considerata disoccupazione la perdita totale e involontaria del posto di lavoro che prevedeva un orario lavorativo della persona assicurata di almeno 25 ore settimanali e per il quale le vengono erogate le indennità di disoccupazione totali previste dall’Assicurazione federale contro la disoccupazione (AD).

Il diritto alla prestazione in capitale unica sussiste nel momento in cui, nell’ambito della copertura assicurativa, la persona assicurata durante e dopo la scadenza del periodo d’attesa di due mesi civili risulti disoccupata al 100% ai sensi dell’Assicurazione contro la disoccupazione (AD). L’ammontare della prestazione in capitale in caso di disoccupazione corrisponde al saldo complessivo del conto della carta il giorno precedente la comunicazione dello scioglimento del contratto di lavoro; tale prestazione è limitata al massimo a CHF 10 000.– per sinistro. Le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente non hanno alcun diritto a una prestazione in capitale in caso di disoccupazione.

Il termine d’attesa inizia solo a partire dalla data di decorrenza del diritto alla prestazione nell’ambito dell’Assicurazione contro la disoccupazione (AD).

Se la persona assicurata intraprende una nuova attività lavorativa prima della scadenza del termine d’attesa di due mesi civili e, in seguito a un licenziamento involontario, risulta nuovamente disoccupata ai sensi dell’Assicurazione contro la disoccupazione (AD) entro i tre mesi civili successivi all’inizio del nuovo rapporto di lavoro, non inizia un nuovo termine di attesa.

La persona assicurata potrà fruire della prestazione in capitale unica solo se adempie cumulativamente le seguenti condizioni:

  • al momento della comunicazione dello scioglimento del/dei rapporto/i di lavoro era impiegata da almeno 12 mesi con un contratto di lavoro a tempo indeterminato che prevedeva un orario lavorativo di almeno 25 ore settimanali;
  • è attivamente alla ricerca di un rapporto di lavoro.
3.3.2 Periodo di carenza

Le disdette del rapporto di lavoro comunicate entro i primi due mesi civili a partire dal primo giorno dopo la data di inizio dell’assicurazione non comportano alcun diritto a prestazioni assicurative.

3.3.3 Diritto in caso di disoccupazione ripetuta

Per poter far valere un ulteriore diritto a una prestazione in capitale in caso di disoccupazione, la persona assicurata a seguito della liquidazione del sinistro deve essere stata impiegata per almeno sei mesi in un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato che prevedeva un orario lavorativo di almeno 25 ore settimanali.

3.3.4 Nessun diritto a prestazioni in caso di disoccupazione

La prestazione in caso di disoccupazione non sarà corrisposta

  1. se la disoccupazione si verifica nei primi 24 mesi dall’inizio dell’assicurazione e la persona assicurata prima, risp. al momento della sottoscrizione della dichiarazione d’adesione (i) non era impiegata da almeno 12 mesi con un orario di lavoro di almeno 25 ore settimanali o (ii) si trovava in un rapporto di lavoro a tempo determinato o disdetto o era prossima al pensionamento anticipato;
  2. in seguito allo scioglimento del rapporto di lavoro comunicato prima della sottoscrizione della dichiarazione d’adesione o in seguito a uno stato di disoccupazione già esistente al momento della sottoscrizione della dichiarazione d’adesione;
  3. in seguito a disoccupazione per colpa propria, per esempio in seguito allo scioglimento del rapporto di lavoro da parte del dipendente risp. della persona assicurata;
  4. in seguito a regolare scadenza o risoluzione anticipata di contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali o a progetto nell’ambito del lavoro interinale;
  5. per i quali non sussiste alcun diritto alla riscossione d’indennità giornaliere per disoccupazione secondo quanto stabilito dall’Assicurazione contro la disoccupazione (AD) in Svizzera (ad es. in caso di disoccupazione conseguente alla perdita dell’attività lucrativa indipendente) risp. se i diritti derivanti dall’Assicurazione contro la disoccupazione sussistono solo sotto forma di assegni;
  6. in seguito a pensionamento o pensionamento anticipato.

3.4 Coordinamento delle prestazioni

Le prestazioni assicurative per incapacità di guadagno o disoccupazione nello stesso lasso di tempo non possono essere cumulate, ma vengono erogate solo in forma alternativa. In concomitanza di svariati sinistri o eventi assicurati l’Helvetia versa esclusivamente il saldo negativo del conto preso in considerazione per il primo evento assicurato.

3.5 Prestazione massima

Nell’ambito della presente assicurazione l’Helvetia eroga prestazioni assicurative complessive fino a un importo massimo pari a CHF 30 000.– per ogni contratto relativo a una carta.

4. Diritto alle prestazioni e pagamento del premio

4.1 Diritto alle prestazioni

In veste di contraente, Viseca Payment Services è l’avente diritto per tutte le prestazioni nei confronti dell’Helvetia. Tali prestazioni servono esclusivamente all’adempimento degli obblighi di pagamento contrattuali della persona assicurata risp. dei suoi eredi derivanti dal contratto relativo alla carta nei confronti dell’emittente della carta e vengono erogate esclusivamente e direttamente a Viseca Payment Services.

L’Helvetia offre una copertura assicurativa ed è tenuta a fornire le prestazioni spettanti di diritto solo nella misura in cui, così facendo, non venga violata alcuna sanzione o limitazione sancita dalle risoluzioni ONU, né alcuna sanzione commerciale o economica comminata dalla Svizzera, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America.

4.2 Inalienabilità dei diritti

Tutte le prestazioni assicurative derivanti dalla presente assicurazione non possono né essere costituite in pegno, né cedute.

4.3 Pagamento del premio

I premi dell’assicurazione, tasse legali incl., vengono calcolati mensilmente dall’emittente della carta nell’ambito della fatturazione relativa alla Manor World Mastercard® sulla base del saldo negativo, per poi essere addebitati sul conto della carta e infine trasmessi a Viseca Payment Services che li versa all’assicuratore.

4.4 Modifica della tariffa dei premi

Sono fatti salvi eventuali adeguamenti del premio per tutta la durata dell’assicurazione. L’emittente della carta comunica alla persona assicurata a nome di Viseca Payment Services la nuova tariffa del premio al più tardi due mesi civili prima dell’entrata in vigore dell’adeguamento.

4.5 Partecipazione alle eccedenze

La presente assicurazione non dà alcun diritto di partecipazione alle eccedenze.

5. Sinistri

5.1 Obblighi in caso di danno

Tutti i sinistri vanno immediatamente comunicati al service provider dell’Helvetia incaricato dell’amministrazione dei sinistri:

Financial & Employee Benefits Services (febs) SA
Casella postale 1763, 8401 Winterthur
Telefono: 052 266 02 92, fax: 052 266 02 01
E-mail: balanceprotect@febs.ch

Il service provider dell’Helvetia inoltrerà alla persona assicurata risp. alla persona che ha notificato il sinistro il modulo di notifica del sinistro.

Assieme al modulo di notifica firmato, occorre inoltrare tempestivamente anche la documentazione necessaria per la valutazione e la verifica della legittimità del diritto alle prestazioni assicurative.

5.2 Verifica del diritto alle prestazioni assicurative

Per poter valutare la legittimità del diritto alle prestazioni, vanno obbligatoriamente trasmessi all’Helvetia o al service provider incaricato i seguenti documenti:

  • Il modulo di notifica del sinistro compilato in ogni sua parte.
  • In caso di decesso: certificato di morte ufficiale e un attestato medico (certificato medico) indicante la causa del decesso, l’inizio e il decorso della malattia o della lesione corporale che ha condotto al decesso della persona assicurata. In caso di decesso in seguito a infortunio occorre allegare anche il rapporto della polizia.
  • In caso d’incapacità di guadagno: certificato medico in merito alle cause e alle caratteristiche della malattia o delle conseguenze dell’infortunio (certificato medico/cartelle cliniche, diagnosi, ecc.) e al grado d’incapacità di guadagno.
  • In caso di disoccupazione: copia del contratto di lavoro e della lettera di licenziamento del datore di lavoro, da cui risulti la data della comunicazione del licenziamento e della fine del rapporto di lavoro; il documento attestante l’avvenuta iscrizione in veste di disoccupato presso l’Ufficio regionale di collocamento responsabile (URC) nonché un documento che attesti i pagamenti e conteggi ininterrotti delle indennità di disoccupazione in base alle disposizioni dell’Assicurazione federale contro la disoccupazione (AD).

Si potrà procedere al regolamento di un sinistro solo qualora la documentazione sia completa e plausibile. La prestazione assicurativa viene corrisposta unicamente se sono stati presentati tutti i documenti necessari per la verifica e la valutazione del diritto alla prestazione e se il diritto viene riconosciuto. Le spese derivanti da suddette verifiche sono a carico della persona assicurata risp. dei suoi eredi.

L’Helvetia è inoltre autorizzata a richiedere o a procurarsi a proprie spese ulteriori documentazioni e informazioni necessarie nonché a far visitare la persona assicurata in qualsiasi momento da un medico di fiducia. L’Helvetia risp. il service provider da essa incaricato ha il diritto di contattare direttamente i medici curanti coinvolti nel caso.

5.3 Obbligo di collaborare e di limitare il danno

Nell’ambito dell’obbligo di collaborare e di limitare il danno, la persona assicurata risp. i suoi eredi è/sono tenuta/i a:

  • autorizzare l’Helvetia, risp. il service provider da essa incaricato a richiedere presso ospedali, medici, datori di lavoro, uffici pubblici, compagnie e istituti d’assicurazione e soggetti terzi, tutte le informazioni e gli atti necessari e a esonerarli dall’obbligo del segreto;
  • comunicare all’Helvetia, risp. al service provider da essa incaricato immediatamente qualsiasi informazione riguardante lo stato di salute precedente e attuale e il decorso della malattia o dell’infortunio.

Se la persona assicurata risp. i suoi eredi non ottempera/ottemperano a uno di questi obblighi, il diritto alle prestazioni decade e l’Helvetia sarà autorizzata a rifiutare l’erogazione delle prestazioni fino all’adempimento degli obblighi.

6. Disdetta

La persona assicurata è autorizzata a disdire la presente assicurazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna motivazione in merito e rispettando un termine di disdetta di 30 giorni per la fine di un mese. La disdetta va recapitata per iscritto a Viseca Payment Services SA, Hagenholzstrasse 56, Casella postale 7007, 8050 Zurigo, o all’emittente della carta. Le disdette indirizzate all’emittente della carta vengono ricevute da quest’ultima a nome e per conto di Viseca Payment Services e trasmesse ad essa. Nel caso in cui la persona assicurata disdica l’assicurazione, il contratto relativo alla carta mantiene la propria validità.

7. Disposizioni particolari

7.1 Diritto di recesso

La persona assicurata ha il diritto di revocare la dichiarazione d’adesione all’assicurazione entro un termine di 14 giorni dopo la sottoscrizione senza dover sostenere alcuna spesa.

7.2 Trasmissione di dati a terzi

La persona assicurata prende atto e si dichiara d’accordo che sia l’Helvetia sia Viseca Payment Services possono cedere a terzi esterni, in particolare alla Financial & Employee Benefits Services (febs) SA, determinati servizi e l’esecuzione di determinate attività nell’ambito della presente assicurazione.

7.3 Protezione dei dati

Nel rispetto della protezione dei dati, l’Helvetia e i terzi da essa incaricati sono autorizzati a raccogliere ed elaborare i dati necessari all’elaborazione del contratto e all’evasione del sinistro presso Viseca Payment Services e l’emittente della carta o soggetti terzi.

La persona assicurata può richiedere in qualsiasi momento la comunicazione o una rettifica delle informazioni che la riguardano. Si garantisce la tutela degli interessi privati degni di protezione della persona assicurata, nonché degli interessi pubblici preponderanti.

I dati personali che vengono forniti per l’elaborazione della presente assicurazione e quelli da presentare inerenti ad un caso di prestazione vengono gestiti dall’Helvetia risp. dai terzi da essa incaricati esclusivamente ai fini della stipula e dell’elaborazione dell’assicurazione nonché del trattamento e dell’evasione dei sinistri.

L’Helvetia risp. i terzi da essa incaricati nonché Viseca Payment Services e l’emittente della carta sono autorizzati a scambiare, elaborare e trasmettere le informazioni e i dati necessari per l’elaborazione del contratto. Se necessario, essi vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare a co- e riassicuratori e ad altri assicuratori interessati, nonché a tribunali, autorità e uffici pubblici. La protezione dei dati è regolamentata inoltre dai principi sanciti dalla Legge federale sulla protezione dei dati (RS 235.1) nella versione di volta in volta in vigore.

7.4 Comunicazioni e notifiche

Le comunicazioni inerenti al rapporto assicurativo devono sempre avvenire in forma scritta o in altra forma (ad es. e-mail) che ne consenta la prova per testo. L’Helvetia declina ogni responsabilità per danni in relazione all’utilizzo di canali di comunicazione per quanto non risultino delle irregolarità da parte dell’Helvetia.

Le comunicazioni destinate all’Helvetia acquistano validità non appena la Financial & Employee Benefits Services (febs) SA o l’Helvetia ne accusa ricevimento.

7.5 Imposte

Le prestazioni assicurative devono essere tassate dalla persona assicurata o dai suoi eredi in conformità alle disposizioni di legge applicabili.

7.6 Foro competente e diritto applicabile

La presente assicurazione è retta esclusivamente dal diritto svizzero. In caso di controversie, sarà competente esclusivamente il foro della località svizzera in cui risiede la persona assicurata, si trova la sede della contraente (Viseca Payment Services) o dell’assicuratore (Helvetia).

Versione 10/2020

Dichiarazione d’adesione

all’assicurazione facoltativa del saldo Balance PROTECT dell’Helvetia a copertura dei rischi decesso, incapacità di guadagno e disoccupazione in conformità alle Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA)

Apponendo la mia firma confermo di:

  • avere il mio domicilio principale in Svizzera;
  • avere già compiuto i 18 anni d’età e di non aver ancora raggiunto i 65 anni;
  • esercitare la mia attività lavorativa da almeno 12 mesi con un orario lavorativo settimanale di almeno 25 ore, di trovarmi attualmente in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non disdetto e di non essere prossimo al pensionamento anticipato (solo persone con attività lucrativa dipendente);
  • non dovermi attualmente assentare dal posto di lavoro per causa di malattia o infortunio e di non essere, secondo scienza e coscienza, né malato né di accusare i postumi di un infortunio;
  • non aver interrotto la mia attività lavorativa negli ultimi 12 mesi per oltre 20 giorni civili in seguito a malattia o infortunio o per oltre dieci giorni civili (consecutivi o meno) a causa di un ricovero ospedaliero e di non essermi sottoposto in questo arco di tempo ad un esame e/o ad un trattamento o ad un controllo medico regolare in seguito ad una malattia o ad un infortunio;
  • essere consapevole che l’assicuratore è autorizzato per legge a rifiutare il versamento di prestazioni assicurative in caso di informazioni non veritiere e di giustificazione fasulla di una richiesta di copertura oppure qualora l’evento assicurato abbia avuto luogo prima della sottoscrizione della presente dichiarazione;
  • aver ricevuto e visionato su viseca.ch/cga-saldo-manor le Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA), incl. le informazioni per i clienti riguardanti Balance PROTECT, di averne compreso il contenuto (in particolare per quanto concerne le esclusioni delle prestazioni) e, avendone preso atto, di essere d’accordo con lo stesso.

 

Informazioni importanti

I dati personali raccolti in relazione alla persona assicurata sono degni di protezione e il loro reperimento e la loro elaborazione hanno luogo nel rispetto della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Sottoscrivendo la presente assicurazione, il titolare della carta in qualità di persona assicurata autorizza Viseca Payment Services SA e l’emittente della carta Viseca Card Services SA a elaborare i dati personali che risultano dall’esecuzione del contratto.

Le principali categorie di dati elaborati sono le seguenti: dati cliente, dati relativi alla salute e dati di persone danneggiate e persone che avanzano richieste. I dati che risultano dalle documentazioni contrattuali o dall’elaborazione del contratto vengono utilizzati per il calcolo del premio, per il chiarimento del rischio, per l’elaborazione dei casi assicurativi nonché per valutazioni statistiche.

I dati vengono raccolti, elaborati, conservati e cancellati ai sensi delle disposizioni di legge. Essi sono inoltre protetti da consultazione e modifica non autorizzata. In qualità di persona interessata, il titolare della carta ovvero la persona assicurata vanta nei confronti di Viseca Payment Services SA o dell’Helvetia il diritto di informazione in merito ai dati personali disponibili a suo riguardo nonché il diritto di richiederne la correzione, il blocco o la cancellazione ai sensi delle disposizioni di legge. Il consenso all’elaborazione dei dati può essere revocato in qualsiasi momento.

Prendo atto che

  • l’assicurazione del saldo Balance PROTECT è direttamente collegata alla Manor World Mastercard® emessa da Viseca Card Services SA;
  • Viseca Payment Services SA è la contraente e il mio partner contrattuale per l’assicurazione del saldo Balance PROTECT.

Accetto che

  • sia l’Helvetia sia i soggetti terzi da essa incaricati vengano a conoscenza del fatto che io sono cliente di Viseca Card Sevices SA per la Manor World Mastercard® e di Viseca Payment Services SA in relazione all’assicurazione del saldo Balance PROTECT;
  • Viseca Payment Services SA, Viseca Card Services SA e l’Helvetia risp. i soggetti terzi da esse incaricati siano autorizzati a scambiarsi, elaborare e trasmettere le informazioni e i dati risultanti dalla documentazione assicurativa e dalle procedure relative all’esecuzione del contratto, necessari per la gestione del contratto e del sinistro, allo scopo di calcolare le indennità nonché di amministrare e gestire il mio contratto di assicurazione (inclusa la liquidazione del danno), e infine che Viseca Payment Services SA possa trattenere un eventuale indennizzo versato dall’Helvetia per le spese sostenute senza l’obbligo di attestare la fattispecie nei miei confronti. In questo contesto esonero Viseca Payment Services SA dall’obbligo del segreto nonché da qualsivoglia responsabilità in relazione alla trasmissione dei dati all’emittente della carta Viseca Card Services SA e/o all’Helvetia.
  • l’Helvetia e i soggetti terzi da essa incaricati mi inviino eventuali comunicazioni riguardanti il rapporto assicurativo per iscritto o in altra forma (ad es. e-mail) che ne consenta la prova per testo. Prendo atto che l’Helvetia non si assume alcuna responsabilità per danni correlati all’utilizzo dei canali di comunicazione elettronica.

Le Condizioni Generali d’Assicurazione sono disponibili al seguente link: viseca.ch/cga-saldo-manor

 

Contatto in caso di sinistro

In caso di sinistro vi preghiamo di osservare gli obblighi previsti dalle Condizioni Generali d’Assicurazione.

Le tre fasi in caso di sinistro

Fase 1: Comunicate immediatamente il sinistro al service provider incaricato dall’Helvetia:
Financial & Employee Benefits Services (febs) SA
Casella postale 1763, 8401 Winterthur
Telefono: 052 266 02 92, fax: 052 266 02 01
E-mail: balanceprotect@febs.ch

Fase 2: Il service provider (febs) vi inoltra il modulo di notifica del sinistro con una lettera d’accompagnamento nella quale sono menzionati i documenti da presentare a febs per l’elaborazione del caso di sinistro.

Fase 3: Inviate il modulo di notifica del sinistro debitamente compilato e sottoscritto insieme a tutta la documentazione necessaria all’indirizzo sopra riportato.

 

 

Viseca Card Services SA
Hagenholzstrasse 56
Casella postale 7007
8050 Zurigo
Telefono +41 (0)58 958 84 00
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